Concorrenza e la libertà del consumatore nel mercato del Gpl da riscaldamento

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gpl-riscaldamentoIl mercato del Gpl ad uso domestico ha conosciuto un forte incremento negli anni passati, visto il costo contenuto, la sicurezza degli impianti e lo scarso impatto ambientale.

Tuttavia, complice la disinformazione imperante tra i consumatori, una normativa lacunosa e pensata per dar vantaggi a poche aziende, questa fonte di energia ha subito un forte ridimensionamento in favore di altre fonti energetiche più inquinanti ma meno costose.

In questo post, cercherò di dare delle risposte alle domande che milioni di italiani che utilizzano il Gpl per riscaldarsi si sono posti e continuano a porsi:

  1. Oggi è sconsigliabile utilizzare il GPL per il riscaldamento?
  2. È davvero impossibile cambiare fornitore di GPL, scegliendone uno più conveniente?

 
La risposta a entrambi i quesiti è NO. Tuttavia per comprendere meglio le motivazioni della mia risposta, bisogna fare un passo indietro, al momento della stipula del contratto tra l’utente finale e la ditta distributrice di Gpl. Nella maggioranza dei casi, le aziende dispongono di contratti standard nei quali si trova:
– una durata biennale del rapporto contrattuale (come previsto dal d.lgs 32/98 art. 10 c.1);
– la concessione del serbatoio in comodato d’uso gratuito e di conseguenza l’esclusiva della fornitura del prodotto;
– pesanti contributi spese (o penali, se il contratto è stato stipulato prima del 2005) per la rimozione del serbatoio in caso di recesso del contratto.

L’apposizione di queste clausole e la complicità di una normativa poco chiara, hanno comportato uno squilibrio contrattuale in favore dell’azienda fornitrice di Gpl, con la diretta conseguenza di rendere praticamente impossibile al consumatore recedere dal contratto.
Tutto questo, ha portato nel tempo alla creazione di cartelli segreti a danno dei consumatori, come quello scoperto in Sardegna nel 2010 e il parziale abbandono del Gpl in favore di altre fonti energetiche notoriamente più inquinanti, ma al contempo più convenienti.
All’utente finale che decideva di cambiare fornitore, invece, veniva riferito che tale scelta non era possibile se non alla scadenza del vincolo contrattuale (che si rinnovava tacitamente ogni due anni!) e anche in quel caso, sarebbero stati addebitati costi per la disinstallazione (variabili dai 500 € ai 1000 €), unitamente alla minaccia di azioni legali nel caso in cui non fossero state rispettate le suddette clausole.

Finalmente, nel 2013, a porre fine a questa gravosa situazione è intervenuta l’Antitrust, la quale ha stabilito in un rivoluzionario provvedimento (il 24643/13, che potete trovare qui http://www.agcm.it/consumatore–delibere/consumatore-provvedimenti/open/C12560D000291394/898DAA8A49B74205C1257C44004A0E34.html), la vessatorietà di alcune clausole solitamente apposte nei contratti di fornitura e i casi in cui al consumatore è consentito recedere anticipatamente dal contratto, ossia quando:

  1. Il prezzo contrattualmente stabilito viene aumentato unilateralmente e ingiustificatamente o non viene adattato all’andamento del mercato. Esempio: il signor Rossi sottoscrive un contratto di fornitura di gpl ad un prezzo di 0,70 € al lt nel 2010. Ad oggi, nonostante il crollo del costo del gpl sul mercato internazionale, che ha comportato una forte diminuzione del prezzo del gpl da novembre 2014, il signor Rossi continua a pagare il gpl ancora 0,70 € al litro o di più.
  2. L’azienda fornitrice non provvede a rilasciare le certificazioni semestrali previste ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 32/98.

 
In seguito all’intervento dell’Autorità Garante, il rapporto contrattuale nella fornitura di Gpl ha raggiunto un nuovo equilibrio: è stato resto finalmente agevole e privo di costi il cambio di fornitore e le maggiori imprese distributrici hanno perso di fatto il monopolio legalizzato del mercato del Gpl da riscaldamento, che ha subito una forte spinta verso una sana e rispettosa concorrenza.

Purtroppo, non tutti sono a conoscenza di questo stravolgimento e molti consumatori credono ancora di essere prigionieri di un rapporto contrattuale ed impossibilitati a opporsi agli aumenti immotivati di prezzo. Tutto questo, per fortuna, sta volgendo al termine.
Grazie all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha riportato il rispetto delle regole nazionali ed europee sulla tutela del consumatore e della concorrenza, l’utilizzo del Gpl ad uso domestico, agricolo o industriale potrà tornare nuovamente a crescere, permettendo ai consumatori finali di risparmiare, utilizzando una fonte di energia a basso impatto inquinante.

Rocco Greco
Direttore Amministrativo Equogas Srl

1 commento su “Concorrenza e la libertà del consumatore nel mercato del Gpl da riscaldamento”
  1. remo ha detto:

    io attualmente dal 2013 agosto pago lo stesso prezzo gpl riscaladmento a pezzo frazione ponte di legno dicasi euro 4,4 piu iva mi sembra esoso se penso il gpl a trazione chè è 0,500 attualmente


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